FT Risponde: La Voce degli Esperti al Servizio degli Associati

lo spazio virtuale nato con un unico obiettivo: trasformare i vostri dubbi in soluzioni concrete.

In un panorama normativo e professionale sempre più complesso, questo spazio si propone come il punto di riferimento diretto per tutti gli associati. Non ci limitiamo a informare, ma entriamo nel merito delle vostre sfide quotidiane, offrendo risposte puntuali, autorevoli e facilmente consultabili.

Perché FT Risponde è il vostro strumento di lavoro?

  • Risposte dall'Alto Valore Tecnico: Ogni quesito viene analizzato con rigore scientifico e normativo, fornendo indicazioni operative che potete applicare immediatamente.
  • Dalla Pratica alla Teoria: Non ci perdiamo in speculazioni; partiamo dai vostri casi reali per spiegare le regole del settore.
  • Crescita Comune: La risposta data a un singolo collega diventa una risorsa preziosa per tutta la comunità degli associati, creando un archivio di conoscenze condivise.

Come inviare i tuoi quesiti

Vogliamo che la rivista sia sempre più vicina alle vostre esigenze. Partecipare è semplice:

  • Scrivici: Invia la tua domanda dettagliata all'indirizzo email dedicato: piemonte@federterziario.it.
  • L'Analisi: Il nostro team tecnico valuterà il quesito in base alla rilevanza e all'interesse generale per l'intera categoria.
  • La Pubblicazione: Troverai la risposta approfondita sul sito www.federterziariotorino.it, garantendo l'anonimato se richiesto, ma condividendo la soluzione con tutti i soci.

"La vostra curiosità professionale è il motore di FT Risponde. Ogni domanda è un'occasione per fare chiarezza e crescere insieme."

FAQ

domanda :Buon giorno, il mio stipendio è oggetto di pignoramento pari ad un quinto. questo mese arriverà la tredicesima : devo aspettarmi il pignoramento del quinto anche su questa cifra? grazie

risposta: La tredicesima può essere pignorata  come lo stipendio, ordinario, il TFR e la quattordicesima. il pignoramento può essere effettuato entro un quinto del suo importo totale.  

domanda: salve  il bonus da 150, 00 euro è pignorabile?

risposta: il bonus  da 150,00 euro ai lavori subordinati con esclusione dei collaboratori domestici. il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non è pignorabile, ne cedibile ne sequestrabile

Domanda : la visita medica per uno studente minorenne in alternanza scuola lavoro che opera in un bar è obbligatoria

Risposta : In base alle fonti fornite, la visita medica per uno studente minorenne in alternanza scuola-lavoro (ora PCTO) presso un bar non è sempre obbligatoria in automatico, ma dipende dalla valutazione dei rischi specifica dell'attività.

Ecco i punti fondamentali per capire quando scatta l'obbligo:

1. Equiparazione dello studente al lavoratore

Secondo il D.Lgs. 81/2008, gli studenti impegnati in percorsi di alternanza sono equiparati ai lavoratori ai fini della salute e sicurezza sul lavoro. Questo significa che godono delle stesse tutele previste per i dipendenti, ma l'obbligo di sorveglianza sanitaria (la visita medica) scatta solo nei casi previsti dalla legge.

2. Il criterio del rischio (DVR)

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo se la valutazione dei rischi (DVR) della struttura ospitante (il bar) evidenzia la presenza di rischi specifici per i quali la normativa richiede il controllo del Medico Competente.

• Esempi di rischi che potrebbero richiedere la visita includono l'esposizione ad agenti chimici pericolosi, rumore sopra le soglie di legge, o movimentazione manuale di carichi.

• Se lo studente svolge solo attività di affiancamento con esposizione trascurabile ai rischi, la visita non è necessaria.

3. Differenza con i "lavoratori minori"

È importante distinguere tra uno studente in alternanza e un minore assunto con contratto di lavoro (es. apprendistato):

• Per i minori assunti, la Legge 977/67 prevede una visita medica preventiva obbligatoria per legge.

• Per gli studenti in alternanza, questa legge non si applica perché non esiste un rapporto di lavoro. La sorveglianza sanitaria segue esclusivamente i criteri di rischio del D.Lgs. 81/2008.

4. Chi organizza la visita?

Qualora la visita fosse necessaria in base al DVR:

Convenzioni: La scuola e il bar stabiliscono nella convenzione chi deve farsi carico dell'onere.

Accordi: Spesso si ricorre ad accordi per cui la visita viene effettuata dal medico competente dell'istituzione scolastica o dall'ASL, con validità per l'intero percorso e per diverse strutture ospitanti (se il rischio è lo stesso).

Accertamento preliminare: Se esistono rischi specifici, la struttura ospitante deve comunque accertarsi preliminarmente che non vi siano controindicazioni per le attività destinate allo studente.

In sintesi, dovresti verificare il Documento di Valutazione dei Rischi del bar: se per la mansione affidata allo studente non sono previsti rischi specifici che richiedono sorveglianza sanitaria, la visita medica non è obbligatoria.

RLS 2026: Regole per la Formazione Online 

DOMANDA: la formazione rls aggiornamento può essere fatta online secondo il nuovo accodo stato regioni?RISPOSTA: .In base alle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni (approvato il 17 aprile 2025 e pienamente operativo nel 2026), la possibilità di svolgere l'aggiornamento per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in modalità e-learning non è automatica, ma resta subordinata a condizioni specifiche.

Il principio di prevalenza del CCNL

la validità dei corsi online per l'RLS dipende esclusivamente da quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dalla tua azienda.

  • Se il CCNL lo prevede esplicitamente: l'aggiornamento può essere effettuato in e-learning (asincrono).

  • Se il CCNL non si esprime o non lo consente: la formazione deve avvenire necessariamente "in presenza" o tramite videoconferenza sincrona (con docente e discenti collegati dal vivo).

  • FORMAZIONE RLS -RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN BASE AL NUOVO ACCORDO STATOREGIONI 17 APRILE 2025

Il Quadro Normativo di Riferimento

Il nuovo assetto regolatorio si poggia su tre pilastri fondamentali:

  1. Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Allegato A): Questo testo ha riorganizzato l'intero sistema formativo, sostituendo i vecchi accordi del 2011, 2012 e 2016. Pur aprendo maggiormente al digitale, limita l'uso dell'e-learning solo ai casi e alle figure specificamente autorizzati.

  2. D.Lgs. 81/08 (Art. 37, comma 11): La legge madre sulla sicurezza sul lavoro conferma che le modalità operative della formazione dell'RLS devono essere definite in sede di contrattazione collettiva.

  3. Restrizioni specifiche per l'RLS: A differenza di altre figure (come i datori di lavoro/RSPP), per le quali le maglie dell'e-learning si sono allargate, per l'RLS il legislatore ha mantenuto un approccio più rigoroso. Senza il "via libera" del contratto collettivo, il corso online registrato non è considerato valido.

In sintesi: Prima di procedere con un corso in e-learning, è indispensabile verificare che il proprio contratto di categoria ne autorizzi espressamente questa modalità per la figura del Rappresentante dei Lavoratori.

FONTE: Allegato A dell'Accordo 17/04/2025 (che puoi consultare sul sito del Ministero del Lavoro ), integrato con quanto previsto dal tuo specifico contratto di lavoro.

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